Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali – Articolo 17

Il 25 maggio 2018 entrerà in atto il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali che, a livello comunitario europeo, modificherà molti aspetti per il codice privacy. Tra le tante novità che comporterà il GDPR 2018 (General Data Protection Regulation) vi sono importanti diritti per la persona e altrettanti obblighi per i titolari e i responsabili del trattamento dei dati. Il nuovo regolamento europeo privacy testo è un’evoluzione dei principi già sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio 2014, che in particolare fanno riferimento alla sentenza 95/46/CE e che ha istituito l’articolo 29 Working Party come guida per il diritto all’oblio. Grazie a tale principio, la persona interessata ha il diritto di ottenere direttamente dal titolare del trattamento (ad esempio il motore di ricerca Google), la cancellazione dei dati personali che lo riguardano “senza ingiustificato ritardo”, salvo però eventuali casi, in cui dovranno prevalere altri diritti fondamentali.

L’articolo 17 del GDPR, che riguarda il diritto alla cancellazione dei dati (o diritto all’oblio) non è assoluto, perché deve far fronte ad alcune limitazioni che sono dettate da ulteriori altri diritti fondamentali: libertà d’espressione; gli interessi storici; fini statistici e di ricerca scientifica; e anche il pubblico interesse, inteso come diritto all’informazione, poiché chiunque ha diritto di venire a conoscenza in merito alle vicende di cronaca accadute, soprattutto se la persona oggetto della notizia svolge un ruolo professionale pubblico. In questi casi, il diritto della persona interessata a richiedere la cancellazione dei dati personali da Google, verrà meno, in quanto i diritti fondamentali per la società prevalgono; infatti sarà concesso il mantenimento dei dati personali sul web, nonostante la richiesta di opposizione alla divulgazione dei propri dati, da parte dell’interessato.

Il diritto all’oblio – ci ricorda l’Avv. Domenico Bianculli – nasce con l’obiettivo di tutelare la privacy e la riservatezza della persona, che per ovvi motivi, sul web viene sempre meno. Il diritto alla riservatezza è tutelato all’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Ma in particolare, il diritto all’oblio intende salvaguardare la reputazione della persona che viene lesa, a causa delle notizie che circolano sui motori di ricerca. La persona interessata può presentare richiesta per l’esercizio del diritto all’oblio poiché, nonostante la notizia possa essere lecita perché rispetta i fini giornalistici e quindi la libertà di cronaca, non è più necessaria la pubblicazione in virtù del tempo trascorso. Ecco che da qui emerge la scissione che vi è tra diritto all’oblio e diritto all’informazione. E’ importante chiedere la consulenza di un avvocato esperto in materia che sia in grado di analizzare attraverso specifiche procedure, se vi sia o meno parvenza di diritto.